Art. 2.
(Messaggi politici autogestiti).

      1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

      «4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 30 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di tre contenitori per ogni giornata di programmazione».